Inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

Con ordinanza del  2.3.22, il collegio della IV Sezione del Tribunale di Roma, sez. immobiliare , ha affermato l’inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. proposto avverso l’ordinanza di rigetto di un’opposizione all’esecuzione promossa ex art. 617 c.p.c.
L’ordinanza è particolarmente interessante poiché si pone in aperto e motivato contrasto con la sentenza della Corte di Cassazione n. 11243/2010 che afferma la reclamabilità dell’ordinanza emessa all’esito di opposizione ex art. 617 e 618 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi).
Il collegio illustra, con argomentazioni di natura sistemica e sostanziale, perché invece solo le ordinanze emesse all’esito di opposizioni ex art. 615 e 619 c.p.c. siano reclamabili.

Leggi l’ordinanza del  2.3.22

 

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