Indagini patrimoniali sui beni dei debitori: consulenza e assistenza dello Studio Legale Crivellari & Partners

Indagini patrimoniali sui beni dei debitori

Prima di intentare un’azione esecutiva nei confronti del debitore, è necessario accertarsi che quest’ultimo sia titolare di un patrimonio aggredibile, tale da consentire non solo il recupero del credito ma anche delle spese legali.

Lo Studio Crivellari & Partners assiste i propri clienti anche in questa delicata fase di indagine e ricerca, al fine di consentire un’efficace individuazione delle corrette azioni esecutive necessarie al recupero del credito.

Lo Studio Crivellari & Partners procede ad uno screening preliminare del patrimonio del debitore, accertando:

  • Titolarità di beni mobili (per esempio autovetture, o quote societarie)
  • Titolarità di beni immobili e relativi gravami (se un bene è ipotecato, può non essere conveniente procedere ad un’esecuzione forzata)
  • Titolarità di conti correnti

Lo Studio Crivellari & Partners procede autonomamente ai predetti accertamenti patrimoniali, senza ricorrere ad agenzie di indagine, consentendo al Cliente un importante risparmio di costi.

Con quali strumenti lo Studio procede alle attività di indagine patrimoniale?

  • Visure presso le conservatorie dei registri immobiliari
  • Visure presso la CCIAA
  • Visure presso il Pubblico registro automobilistico
  • Ricerca telematica dei beni da pignorare

Come avviene la ricerca telematica dei beni da pignorare?

VADEMECUM PROCEDIMENTO RICERCA CON MODALITA’ TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE

Ai sensi dell’art. 492 bis c.p.c., su istanza del creditore, il Presidente del Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’art. 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all’art. 482 c.p.c. (dieci giorni dalla notificazione dell’atto di precetto).

L’istanza deve, dunque, contenere la descrizione del titolo in forza del quale si agisce, la data di notifica del precetto e la richiesta al Presidente del Tribunale di accedere ai gestori delle banche dati, in particolare all’anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate), al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e agli enti previdenziali. (INPS).

Stante la mancanza dei decreti attuativi, da parte dei Ministeri competenti, al momento l’ufficiale Giudiziario non è in grado di dare attuazione all’articolo 492-bis c.p.c. così come disciplinato. Pertanto, allo stato, è il Presidente del Tribunale, dando attuazione all’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. ad autorizzare il creditore a fare richiesta ai gestori delle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c. al fine di ottenere le informazioni nelle stesse contenute.

A seguito dell’autorizzazione del Presidente, quindi, il creditore trasmette ai singoli gestori la richiesta corredata dalla documentazione attestante il credito e l’autorizzazione del Presidente del Tribunale. All’esito dell’inoltro delle richieste, i gestori forniscono un elenco dei rapporti pendenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate fornisce l’elenco dei contratti trascritti, nonché delle Banche con le quali il debitore risulta avere intrattenuto rapporti contrattuali (garanzie/cc/aperture di credito).

All’esito dell’indagine, vengono individuati i beni mobili e immobili aggredibili, come, ad esempio, i conti correnti attivi presso le Banche, che vengono quindi vincoli alla soddisfazione del credito attraverso atti di pignoramento presso terzi.

Per ulteriori informazioni e per un preventivo, scrivi a segreteria@crivellarilegaladvisors.it