AGEA – prescrizione e azione di ripetizione dell’indebito

Sentenza n. 2870/2017 Tribunale di Roma

La sentenza, resa in materia di contributi comunitari agricoli erogati da AGEA, ha ribadito che il termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 3 del Reg. CE n. 2988/1995, attiene all’attivazione delle azioni giudiziarie che l’ente deve proporre ai fini del recupero di crediti e decorre “dall’esecuzione delle irregolarità relative al diritto comunitario”. Tuttavia, l’anzidetta disposizione, al par. 3, prevede che gli Stati membri mantengano la possibilità di applicare termine più lungi. Nel caso di specie, Agea ha esercitato l’actio indebiti, soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, e dunque – afferma il tribunale capitolino – tale termine deve essere preso in considerazione nel caso di specie al fine di stabilire la prescrizione dell’azione.  

Inoltre, la sentenza afferma che il medesimo art. 3 sopra citato, stabilisce che la prescrizione ivi prevista è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell’autorità competente portato a conoscenza della persona interessata, sia che abbia natura istruttoria, sia che sia volto a perseguire l’irregolarità. Tale norma viene interpretata dal Giudice nel senso che l’atto interruttivo può efficacemente pervenire da qualsiasi ente a vario titolo inserito nel complesso procedimento amministrativo di erogazione degli aiuto e del controllo sulla loro utilizzazione, e quindi anche da un ente diverso da quello che ha materialmente erogato gli aiuti.

Avv. Francesca Crivellari

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