CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE DI DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO E NATURA DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA.

Sentenza  n. 8220/17 del 24 aprile 2017 Tribunale di Roma – Avv. Francesca Crivellari

CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE COPIE DI DOCUMENTI PRODOTTI IN GIUDIZIO E NATURA DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8220/17 del 24 aprile 2017, resa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dai garanti del debitore principale avverso l’ingiunzione ottenuta da un istituto di credito, ha ribadito alcuni principi già affermati dalla Cassazione ma che sottoponiamo all’attenzione dei lettori, circostanziandoli rispetto alle esatte deduzioni degli opponenti al fine di evidenziarne la portata pratica.
In particolare, rispetto alla contestazione dei garanti relativa alla validità dei documenti prodotti in copia della banca, declinata affermando che gli opponenti “dichiarano di disconoscere espressamente la conformità delle copie degli atti di fideiussione prodotti dall’opposta agli originali e comunque tutti gli altri prodotti comunque asseritamente riferibili agli odierni opponenti, con riserva altresì di proporre querela di falso ex art. 221 c.p.c.”, il Giudice  ha statuito che: “devono ritenersi utilizzabili tutti i documenti prodotti dalla Banca opposta; e tanto in considerazione del fatto che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali, nei termini generici in cui e stato formulato dagli opponenti, non vale a privare di valenza probatoria le scritture private ed i documenti contrattuali allegati”.
In proposito va rammentato che – come evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito – “la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma deve essere effettuata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale” (in tal senso, explurimis, Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2016, n. 7105).
Pertanto, prosegue il Giudice, “la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso oggetto di contestazione, sicché, ove venga dedotta senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni produzione documentale che sia stata o possa essere effettuata da controparte, la contestazione non preclude l’utilizzazione delle scritture private come mezzo di prova (in tal senso, explurimis, Cass. Civ., Sez. Trib., 19 agosto 2004, n. 16232).”
Con riferimento alla qualificazione della garanzia prestata dagli opponenti come “contratto autonomo” e quindi in relazione all’eccezione di inammissibilità dedotta dalla Banca rispetto alle avversarie contestazioni relative al rapporto di conto corrente, il Giudice romano ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, in particolare: (1) Sentenza n. 3947 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 18 febbraio 2010: il contratto autonomo di garanzia, (cd. Garantlevertrag), espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al  contratto del fideiussore, il quale garantisce l’adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l’assoluta identità, anche qualitativa, tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). (2) Sezioni Unite della Suprema Corte nella citata Sentenza n. 3947/2010 – “l’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per se a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un’evidente discrasia rispetto all’intero contenuto della convenzione negoziale ”, concludendo come segue: “laddove, in forza di specifiche clausole e previsioni contrattuali (con qualunque formula espressa), risulti, invece, previsto l’obbligo del garante di pagare al creditore immediatamente e senza poter sollevare eccezioni fondate sul rapporto sottostante si e, evidentemente, in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Attesa, poi, la natura della garanzia prestata dagli odierni opponenti, a questi ultimi era ed e certamente preclusa la facoltà di contestare la pretesa azionata in sede monitoria formulando eccezioni fondate sul rapporto di conto corrente ed afferenti, in particolare, l’addebito di interessi ultralegali nonché di spese e commissioni non dovute, e l’operata capitalizzazione trimestrale degli interessi; il che esime questo Giudice dal vagliare nel merito dette contestazioni (invero formulate in termini del tutto generici).
Quanto all’unica contestazione effettivamente proponibile in questa sede dagli opponenti- ovvero quella relativa alla usurarietà dei tassi di interesse convenuti o applicati – va osservato che gli odierni opponenti, a fronte della documentazione prodotta dalla Banca a conforto del credito, comprensiva anche di dichiarazioni di riconoscimento del debito, avevano l’onere di formulare  l’eccezione e contestazione di cui sopra in termini puntuali e specifici, indicando i tassi asseritamente usurari, i periodi di riferimento e le somme indebitamente pretese per tale titolo”.
Avv. Francesca Crivellari
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