Ammortamento alla francese e limite dell’opposizione dell’esecuzione: il Tribunale di Tivoli conferma la legittimità dell’operato bancario

A conclusione di un giudizio in cui lo Studio Crivellari & Partners ha difeso l’istituto di credito convenuto, il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 1168/25 del 23.12.2025 ha affrontato diverse questioni sia processuali che di merito rilevanti nel contenzioso bancario esecutivo e sulle quali non si registra una posizione univoca della giurisprudenza, motivo per il quale la pronuncia merita attenta disamina.

La pronuncia è stata resa all’esito del giudizio di merito introdotto dall’esecutato a fronte del rigetto dell’opposizione formulata ex art 615 c.p.c. in sede cautelare.

Sotto il profilo processuale, il Tribunale ha statuito circa l’inammissibilità delle domande nuove formulate dall’opponente in sede di merito, richiamando i principi già affermati dalla Cassazione in termini di natura eterodeterminata del giudizio di opposizione all’esecuzione (cit (Cass. 19.04.2024, n. 10708, conf. Cass. 10.11.2023, n.31363, Cass. 20.01.2011, n. 1328).

In particolare, il Tribunale ha rigettato le domande di nullità del mutuo, di compensazione impropria, di restituzione di somme indebitamente percepite ed estinzione del mutuo, per essere state dedotte per la prima volta con l’atto introduttivo della fase di merito e precisando come sia il ricorso introduttivo ex art 615 o 617 c.p.c. a delineare immutabilmente i confini del thema decidedum non solo della fase cautelare ma anche di quella di merito. E ciò anche in caso si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio.

Inoltre, la sentenza evidenzia che, nel giudizio di opposizione ex art 615 c.p.c. fondato su domande relative all’accertamento negativo del credito, è la parte opponente a dover allegare e dimostrare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi del credito, assumendo il ruolo di attore con tutti i conseguenti oneri.

Nel merito, l’opponente aveva dedotto, inter alia, la nullità del mutuo e la violazione degli obblighi di trasparenza bancaria, a fronte della mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento alla francese.

Anche in questo caso, il Tribunale di Tivoli ha assunto una posizione favorevole al creditore e conforme ad una parte non minoritaria della giurisprudenza, affermando che la mancata consegna del piano di ammortamento non influenza la determinatezza delle condizioni negoziali, quando queste siano state esposte con sufficiente chiarezza all’interno dell’articolato contrattuale, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 1346 c.c. sulla determinabilità del contratto (cit: Trib. Napoli 11.10.2022, n. 3549, conf. Trib. Milano, 29.01.2021, n. 667, Cass. 16.03.2023, n. 7653). Parimenti, ha precisato che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, non è causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione dei principi di trasparenza ( cit (Cass. 20.12.2024, n. 33696, conf. Cass. Sez. Un. n. 15130 del 29.05.2024).

Nel richiamare una recente sentenza della Suprema Corte (n. 7382/205), il Tribunale chiarisce quali siano gli elementi del contratto di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile che, ove presenti, escludono vizi di indeterminatezza o di equivocità, ovvero: l’indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso nominale ed effettivo, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso. Correttamente, si evidenzia che un piano di ammortamento a tasso variabile, anche ove presente, non possa comunque indicare con esattezza immutabile l’importo che alla fine dovrà essere restituito proprio in ragione della variabilità del tasso. Mentre, in presenza degli altri elementi sopra indicati, consentirà comunque al mutuatario di avere un’idea precisa degli elementi principali del prestito e quindi la possibilità di effettuare una corretta comparazione delle offerte di mercato.

Nel caso di specie, il Tribunale assume quale ulteriore elemento probante della determinatezza e trasparenza del contratto, la circostanza che il CTU sia stato in grado di determinare ex post il piano di ammortamento.

Avv. Francesca Crivellari

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