Il 26 novembre 2025, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente l’articolo 44 del Disegno di Legge “Semplificazioni”, convertito nella L. 182 del 12 dicembre 2025.
La norma ha introdotto importanti modifiche agli artt. 561, 562, 563, 2652 comma 1 n. 1) e 8) e 2690 comma 1 n. 5) del codice civile , con l’obiettivo dichiarato di favorire la circolazione giuridica di beni e diritti derivanti da donazioni e successioni, facilitando anche l’accesso al credito mediante l’utilizzo di tali beni come garanzia. La riforma estende le nuove disposizioni anche ai beni mobili iscritti e non iscritti nei pubblici registri. Come evidenziato dal Consiglio Nazionale del Notariato, ogni anno in Italia si registrano oltre 200 mila donazioni immobiliari, e dunque l’importanza della riforma è evidente. Vediamo quali sono gli effetti principali delle modifiche apportate al codice civile.
In estrema sintesi, e sotto il profilo pratico, questa riforma incide in modo concreto su tutte quelle fattispecie in cui un bene (esemplificativamente, un immobile) viene donato da Tizio a Caio che poi lo vende a Sempronio. Al decesso di Tizio, può accadere che i suoi eredi si reputino lesi nella propria quota di legittima proprio in ragione della donazione effettuata da Tizio a favore di Caio e dunque potrebbero impugnarla con l’azione di riduzione (volta a rendere inefficace l’atto di donazione) e poi con l’azione di restituzione potrebbero ottenere la materiale disponibilità del bene da parte di Sempronio. In questo contesto, Sempronio è esposto al rischio di vedere “annullato” l’atto di donazione e quindi a seguire l’acquisto del bene. Per ovvi motivi, la tutela risarcitoria riconosciuta in suo favore potrebbe non essere efficace o satisfattiva. A fronte di questo potenziale effetto a cascata, i beni oggetto di donazione subiscono un pregiudizio in termine di valore e di appetibilità.
Un’ipotesi simile sotto il profilo degli effetti pregiudizievoli per il terzo, può verificarsi nei casi in cui il bene acquistato, nel nostro esempio da Sempronio, sia stato acquisito da Caio per via successoria, ove la disposizione sia parimenti ritenuta lesiva della quota di legittima degli altri eredi di Tizio.
Nel seguito vedremo come questa riforma abbia effettivamente introdotto delle efficaci tutele per il terzo acquirente, consentendo quindi una migliore e più proficua circolazione dei beni oggetto di donazione e successione. Ovviamente, essendo norme di recentissima introduzione, prima di ritenere effettivamente raggiunto l’obiettivo che sembra esservi sotteso, appare opportuno attendere le prime pronunce giurisprudenziali. Parimenti, conoscere le nuove disposizioni consente una migliore pianificazione successoria e patrimoniale e di approntare le necessarie tutele a favore di coloro che si ritengano lesi da donazioni o disposizione testamentarie, nel breve termine di 6 mesi previsto dalla normativa transitoria (v. infra)
Beni oggetto di successione mortis causa. La riforma mantiene l’opponibilità ai terzi dell’azione di riduzione esercitata dal legittimario contro eredi o legatari. Tuttavia, se la trascrizione della domanda di riduzione (da parte degli eredi o legatori) avviene dopo 3 anni (anziché i 10 prima previsti) dall’apertura della successione, la sentenza che la accoglie non pregiudica i diritti dei terzi acquirenti a titolo oneroso che abbiano trascritto l’acquisito prima della domanda medesima.
Per tornare all’esempio già fatto in premessa, se Caio vende a Sempronio il bene ereditato da Tizio (e l’acquisto viene trascritto), gli eredi/legatari di Tizio dovranno agire contro Caio (con domanda trascritta) entro i 3 anni successivi alla morte di Tizio. Se lo fanno successivamente ai tre anni, anche ove la sentenza fosse loro favorevole, non potrebbe pretendere la restituzione del bene da parte di Sempronio.
Tale modifica contribuisce alla certezza del diritto acquisito, consentendone il consolidamento in un tempo più breve rispetto al passato.
Azione di restituzione contro il donatario: pesi e ipoteche Una delle principali novità riguarda l’azione di restituzione contro il donatario, qualora il legittimario vittorioso ottenga la restituzione del bene donato, ma gravato da pesi e ipoteche costituiti nelle more dal donatario. In tali casi, la legge prevede un obbligo risarcitorio in denaro, che compensi il minor valore dell’immobile gravato, fino alla ricostituzione della quota di legittima. Indubbiamente la valutazione economica della diminutio potrebbe non essere agevole per via, ad esempio, della variazione nel tempo del debito garantito. Ma si tratta di problemi di natura economica, e non giuridica.
Beni oggetto di donazione. L’azione di restituzione non è più opponibile agli aventi causa dal donatario La norma forse più importante è il novellato art. 563 c.c. che prevede che l’azione di riduzione (restituzione) non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti dal donatario, sia a titolo oneroso che gratuito. Tuttavia, mentre per l’acquirente a titolo oneroso il bene donato non funge mai da garanzia per l’integrazione della quota di legittima lesa, l’avente causa a titolo gratuito, in caso di insolvenza del donatario, è tenuto a compensare in denaro il legittimario nei limiti del vantaggio conseguito. La norma fa comunque salva l’applicazione dell’art 2652 co. 1 n. 1) e dunque, se la domanda di riduzione (restituzione) viene trascritta anteriormente all’acquisito, anche il terzo a titolo oneroso ne subisce le conseguenze.
Ancora una volta tornando all’esempio già fatto, se gli eredi di Tizio procedono con l’azione di riduzione e poi di restituzione, Sempronio – che ha acquistato il bene a titolo oneroso da Caio – non rischia di veder annullato il proprio acquisto né di dover restituire il bene agli eredi di Tizio (sempre che l’acquisto sia stato fatto e trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione). Gli eredi di Tizio dovranno quindi agire contro il donatario per la reintegrazione della quota di legittima, non potendo più, per effetto della riforma, acquisire il bene donato dal terzo Sempronio,
Cosa accade se il donatario (nel nostro esempio, Caio) è insolvente? In virtù del nuovo quadro normativo introdotto dalla riforma, se il donatario non è in grado di compensare il legittimario, il valore della donazione non recuperabile viene detratto dalla massa ereditaria, riducendo proporzionalmente la quota di legittima. In caso di successiva solvibilità del donatario, il legittimario insoddisfatto e i donatari precedenti possono agire contro il donatario insolvente.
Questa modifica viene introdotta a completamento di un percorso iniziato con la riforma del 2005, con la quale il bene donato fungeva da garanzia della soddisfazione dell’obbligazione del donatario solamente dopo l’escussione dei beni di quest’ultimo. E tuttavia, il pericolo, seppur remoto, di un’aggressione del bene donato ha pregiudicato la circolazione dei beni il cui trasferimento originava da una donazione. Oggi, la riforma esclude la funzione di garanzia del bene donato per la soddisfazione della quota di legittima, favorendone quindi la circolazione.
Disciplina transitoria La nuova normativa si applica alle successioni aperte dopo la sua entrata in vigore. Per le successioni precedenti, il legittimario può mantenere l’opponibilità dell’azione di riduzione ai terzi solo se la domanda di riduzione o un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione viene notificato e trascritto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. In caso contrario, la nuova disciplina si applica anche alle successioni già aperte. Tale disposizione impone a chi ritenga di aver subito una lesione di legittima per via di una donazione, di procedere quanto prima a porre in essere le azioni necessarie a tutelare i propri diritti.
Conclusione La riforma dell’azione di riduzione / restituzione rappresenta un passo significativo verso una maggiore certezza giuridica nella circolazione dei beni donati e nella tutela dei legittimari e dei terzi. Con l’eliminazione dell’opponibilità dell’azione di riduzione agli aventi causa del donatario e la contrazione dei termini per la trascrizione della domanda, il legislatore ha risposto alle esigenze di una società caratterizzata da una maggiore mobilità dei beni e da un crescente ricorso al credito. La nuova disciplina, inoltre, tiene conto delle difficoltà pratiche legate alla ricostruzione dell’asse ereditario e alla gestione delle liberalità indirette, adeguandosi alle evoluzioni del contesto economico e sociale.
Francesca Crivellari
