Commento dell’Avv. Francesca Crivellari al provvedimento del Giudice dell’Esecuzione R.G.E. ​ 712/2023 del 6.6.25 Tribunale di Roma in tema di conversione del pignoramento immobiliare e mutuo cauzionale

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Roma ha concesso al debitore termine per integrare l’importo versato a titolo di cauzione ex art 495 c.p.c. parametrandolo all’intero importo del credito oggetto della procedura, aumentato rispetto a quello dedotto con l’atto di pignoramento in quanto, successivamente al deposito dell’istanza di conversione, il creditore procedente è intervenuto ex art 499 c.p.c. in forza del medesimo titolo, ma per somme ulteriori.

In particolare, nell’ordinanza de qua il Giudice ha rigettato le eccezioni del debitore, il quale aveva chiesto che venisse cristallizzato l’importo della cauzione parametrata al credito pignoratizio, a fronte di due considerazioni: la prima concerneva il fatto che il titolo posto a fondamento dell’esecuzione fosse un mutuo con deposito cauzionale, del quale quindi contestava l’esecutività, e la seconda che il Giudice si fosse già espresso fissando con precedente ordinanza (per vero antecedente all’intervento ex art 499 c.p.c. del creditore) l’importo della cauzione.

Il Giudice dell’Esecuzione ha respinto le argomentazioni del debitore, ritenendo che:

  • L’intervento ex art 499 c.p.c. dove essere considerato nella domanda di conversione. ​
  • La natura condizionata del mutuo non preclude la sua esecutività, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite n. 5968 ​/2025. Tale pronuncia ha stabilito che anche i contratti di mutuo caratterizzati dalla costituzione delle somme in deposito cauzionale infruttifero possono essere configurati come atti di mutuo suscettibili di esecuzione. ​
  • Le ordinanze del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. ​ 487 c.p.c., possono essere revocate o modificate fintanto che non abbiano avuto esecuzione, rendendo non vincolante la precedente statuizione sulla congruità delle somme versate. ​

Vi è inoltre da aggiungere che il debitore non ha proposto opposizione in corso di esecuzione e dunque la contestazione circa la natura esecutiva del mutuo, oltre ad essere infondata alla luce del recente orientamento della corte di legittimità, è anche inammissibile.

→ Leggi l’Ordinanza del Tribunale di Roma del 6 giugno 2025