Una recente sentenza del Tribunale Civile di Lanciano, del 18 aprile 2025, ottenuta dallo Studio Crivellari & Partners, difensore del creditore, ha rigettato l’opposizione tardiva proposta dal fideiussore destinatario di decreto ingiuntivo. La decisione affronta temi particolarmente rilevanti nel panorama dei contenzioso tipico degli NPL
La decisione si basa sui seguenti principi:
- Opposizione tardiva: Ammissibile solo per verificare l’abusività delle clausole contrattuali, come stabilito dalla Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 9479 /2023).
- Clausole contrattuali: Le clausole contestate (decadenza dal beneficio del termine, eccessiva onerosità delle garanzie e competenza territoriale) sono state ritenute legittime e non vessatorie.
- Qualifica di consumatore: l’opponente non è qualificabile come consumatore, essendo titolare del 50% delle quote della società debitrice.
Principi di diritto pronunciati:
- Opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 cpc:
- La sentenza conclude per l’inammissibilità dell’opposizione tardiva, evidenziando che detta ipotesi eccezionale è percorribile solo al fine di eccepire l’abusività delle clausole contrattuali stipulate tra un operatore professionista e un consumatore, come stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9479 /2023), mentre non sono ammissibili eccezioni che potevano essere sollevate con un’opposizione tempestiva, come il difetto di legittimazione attiva del creditore o la violazione dell’art. 1957 c.c.
- Clausole vessatorie nel contratto di mutuo. La sentenza, in ogni caso, entra nel merito dell’eccezione sollevate dall’opponente, offrendo interessanti approfondimenti anche sulla natura delle clausole abusive. In particolare:
- il Tribunale conclude che la clausola che stabilisca la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di una sola rata del mutuo non costituisce clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, né è intrinsecamente illegittima secondo la Corte UE (sentenza 8.12.2022 n. 600 e precedente decisione del 26.1.2017).
- L’eccessiva onerosità delle garanzie richieste dalla banca, per come argomentata dall’opponete, non rientra tra le clausole vessatorie vietate dal Codice del Consumo, ma è regolata da norme codicistiche e del Testo Unico Bancario (art. 2872 c.c. e art. 5 TUB) e dunque non è soggetta allo scrutinio in una sede, come quella dell’opposizione ex art 650 c.p.c., dedicata all’esame delle clausole in violazione della normativa consumeristica.
- La clausola derogatoria della competenza territoriale presente nel mutuo de quo, non è nulla, poiché attribuisce la competenza al foro del consumatore e quindi rispetta le disposizioni del Codice del Consumo. Il semplice fatto che la competenza venga stabilita in via contrattuale, non è di per sé elemento violativo della normativa consumeristica, ove di fatto tale determinazione pattizia coincida, come nel caso di specie, con il foro del consumatore che, peraltro, è anche quello concretamente adito.
- Qualifica di consumatore:
- L’opponente non è qualificabile come consumatore, essendo titolare del 50% delle quote della società debitrice, e quindi non estraneo all’attività della società.
- Sanzioni processuali ai sensi dell’art. 96 cpc:
- Alla luce delle evidenze processuali e sostanziali individuate, la sentenza condanna l’opponente al pagamento di ulteriori sanzioni processuali per lite temeraria ex art 96 III co c.p.c., parametrate al 50% degli onorari dell’avvocato ed al pagamento di un ulteriore importo a favore della Cassa delle Ammende
Riferimenti giurisprudenziali citati:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9479/2023:
- Limita l’opposizione tardiva ai casi di verifica dell’abusività delle clausole contrattuali.
- Corte UE, sentenza 8.12.2022 n. 600:
- Stabilisce che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata di mutuo può costituire un inadempimento grave.
- Corte UE, decisione 26.1.2017:
- Conferma il principio di gravità dell’inadempimento per ritardi nel pagamento di rate di mutuo.
Avv. Francesca Crivellari
