Con la sentenza n. 20941/2025, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che, nel giudizio di cassazione, se il ricorrente omette il deposito della relata di notifica della sentenza impugnata entro il termine perentorio di cui all’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., il ricorso è improcedibile, trattandosi di un adempimento essenziale per consentire alla Corte la verifica della tempestività dell’impugnazione. La Corte ha segnalato che tale sanzione, di natura pubblicistica, non può essere sanata dalla mancata contestazione della controparte o da altre produzioni documentali tardive, in quanto finalizzata a garantire il rispetto del giudicato formale e la corretta sequenza procedimentale.
Nel caso di specie, sia il ricorrente che il controricorrente hanno indicato nei rispettivi atti la medesima data di avvenuta notifica della sentenza di appello ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione. Tuttavia, nessuna delle due parti ha provveduto a depositare la prova dell’avvenuta notifica, così impedendo alla Corte di verificare che l’adempimento fosse effettivamente stato compiuto nella data indicata. Dunque, il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché la Corte, non potendone verificare la tempestività rispetto alla notifica della sentenza (e dunque ex art. 325 II co c.p.c.), ha calcolato il decorso del termine breve dalla pubblicazione della sentenza e non dalla data (indicata) della notifica. E poiché la notifica del ricorso era avvenuta al 61esimo giorno dalla pubblicazione, questo è stato dichiarato improcedibile. In parte motiva la Corte richiama alcuni precedenti (Cass. SU n. 21349 /2022, Cass. n. 27313/2024) che sottolineano l’importanza dell'”autoresponsabilità” processuale delle parti e la funzione sanzionatoria dell’improcedibilità, volta a garantire il corretto svolgimento del giudizio di legittimità.
Dalla sentenza in commento, quindi, si deduce che un fatto non contestato tra le parti, non può supplire alla dimostrazione di un elemento dirimente ai fini processuali. L’art 369 comma II n. 2 c.p.c. prescrive il deposito della relazione di notificazione, non sostituibile da equipollenti. Di contro, però, la Corte, in mancanza di tale produzione, non ha verificato la tempestività del ricorso nel termine c.d. “lungo” – ossia come se la notifica della sentenza non fosse mai avvenuta – bensì ha considerato quale dies a quo quello della pubblicazione, ma applicando il termine c.d. “breve” sul presupposto – ed evidentemente, questo sì, elemento processuale e di fatto da considerarsi verificato sulla base delle sole dichiarazione convergenti delle parti – che la sentenza fosse stata notificata. In sintesi, è stato applicato il termine c.d. “breve” dalla pubblicazione della sentenza, non potendo verificare documentalmente il giorno in cui è stata eseguita la notificazione della stessa.
Avv. Francesca Crivellari
Riferimenti normativi:
- Art. 325, comma 2, c.p.c.
- Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
- Art. 370, comma 3, c.p.c.
- Art. 372 c.p.c.
