Sentenza del Tribunale di Bergamo, 15 Luglio 2025. Est. Fuzio, sul tema della prova della cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazione e sulla rilevanza degli elementi concordanti dedotti dal cessionario ai fini del raggiungimento della prova della titolarità del credito

Condivido la pubblicazione, sul sito ilcaso.it, di una mia segnalazione relativa ad una sentenza del Tribunale di Bergamo, 15 Luglio 2025. Est. Fuzio, ottenuta dal mio studio, in cui si torna sul tema della prova della cessione del credito nelle operazioni di cartolarizzazione e sulla rilevanza degli elementi concordanti dedotti dal cessionario ai fini del raggiungimento della prova della titolarità del credito, anche in assenza del contratto di cessione.
La pronuncia individua con chiarezza anche i limiti d’indagine dell’opposizione all’esecuzione promossa in base ad un titolo giudiziale, inammissibile laddove la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata sia relativa a vizi di formazione del provvedimento diversi dall’inesistenza giuridica di quest’ultimo.
Ogni contestazione inerente il titolo giudiziale – inclusa la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, eventuali vizi delle vicende negoziali o contestazioni in ordine al credito azionato – devono essere eccepite innanzi al giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Bergamo, in linea con quello di Lanciano pronunciatosi su un fronte similare ed oggetto di una mia recente pubblicazione, torna a ribadire che il termine per l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. a tutela del consumatore, può essere concesso solo ove alcuna opposizione sia mai stata formulata, e non quando la stessa è già stata proposta, a meno che l’interessato non deduca di avere appreso solo successivamente e per causa a sé non imputabile la predetta qualifica di consumatore.
Avv. Francesca Crivellari

Leggi l’articolo sul sito ilcaso.it